SERVIZI DEL COLLEGIO TSRM DI BERGAMO
Il Collegio TSRM di Bergamo oltre ad essere conveniente è anche molto attivo e funzionale, per cui la differenza non è solo nel prezzo.
Ecco una panoramica dei principali servizi riservati agli iscritti:
1 - tassa di iscrizione;
2 - nessun costo per le pratiche di iscrizione, reiscrizione o trasferimento;
3 - iscrizione agevolata per il primo anno ai neo-laureati;
4 - iscrizione all’Albo in tempi rapidi;
5 - pubblicazione regolare dell’Albo degli iscritti tra i più completi e aggiornati;
6 - pubblicazione regolare di una rivista con notizie utili per la professione;
7 - possiede un sito internet altamente professionale ben organizzato e ricco di informazioni;
8 - informa su corsi di aggiornamento;
9 - organizza propri corsi di aggiornamento con quote notevolmente scontate per gli iscritti;
10 - informa su richieste di lavoro, concorsi e avvisi pubblici.
PER I NEO-LAUREATI
L’iscrizione al Collegio dei TSRM è riservata a coloro che hanno conseguito il diploma di laurea per TSRM presso qualsiasi Università italiana. L’iscrizione è obbligatoria per lo svolgimento dell’attività di TSRM comunque e dovunque si eserciti la propria attività.
Dopo aver conseguito il diploma, il TSRM deve inoltrare richiesta di iscrizione al Collegio, il quale provvederà a fornire indicazioni su come compilare la domanda e sui documenti da produrre.
COLLEGIO PROFESSIONALE
TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA MEDICA
Il Collegio Professionale dei TSRM è un Ente di diritto pubblico con personalità giuridica; rappresenta la categoria presso le istituzioni pubbliche e private. Tutela la professione e l’esercizio professionale e vigila affinché nell’esercizio della professione vengano rispettate le norme deontologiche. Il Collegio non è quindi soltanto uno strumento di disciplina, ma anche di difesa degli interessi dei professionisti.
ALBO PROFESSIONALE
L’Albo Professionale è uno strumento con cui l’Autorità Giudiziaria e quella Amministrativa possono identificare coloro che esercitano una determinata professione per vigilare sulla loro attività applicando sanzioni a cui possono andare incontro.
OBBLIGO DELL’ISCRIZIONE ALL’ALBO PROFESSIONALE
(Sentenza n. 629 del 3 marzo 1977)
La Corte suprema di cassazione, Sezione Penale terza, con sentenza n. 629 del 3 marzo 1977 registrata al prot. n. 6087/74, si è pronunciata, in merito alla portata dell’art. 12 della Legge 4 agosto 1965 n. 1103, per l’obbligo illimitato di iscrizione all’Albo provinciale dei tecnici sanitari di radiologia medica, comunque e dovunque questi esercitino la loro professione.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 120 - G.U. n. 95 del giorno 11 aprile 1973, aveva precedentemente ribadito la validità dell’obbligo di iscrizione all’Albo professionale perché non in contrasto con l’art. 18 della Costituzione.
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