ISCRIZIONE ALBO

 

SERVIZI DEL COLLEGIO TSRM DI BERGAMO

Il Collegio TSRM di Bergamo oltre ad essere conveniente è anche molto attivo e funzionale, per cui la differenza non è solo nel prezzo.

Ecco una panoramica dei principali servizi riservati agli iscritti:

  1 - tassa di iscrizione;
  2 - nessun costo per le pratiche di iscrizione, reiscrizione o        trasferimento;
  3 - iscrizione agevolata per il primo anno ai neo-laureati;
  4 - iscrizione all’Albo in tempi rapidi;
  5 - pubblicazione regolare dell’Albo degli iscritti tra i più completi e        aggiornati;
  6 - pubblicazione regolare di una rivista con notizie utili per la        professione;
  7 - possiede un sito internet altamente professionale ben        organizzato e ricco di informazioni;
  8 - informa su corsi di aggiornamento;
  9 - organizza propri corsi di aggiornamento con quote notevolmente        scontate per gli iscritti;
10 - informa su richieste di lavoro, concorsi e avvisi pubblici.

 

PER I NEO-LAUREATI

L’iscrizione al Collegio dei TSRM è riservata a coloro che hanno conseguito il diploma di laurea per TSRM presso qualsiasi Università italiana. L’iscrizione è obbligatoria per lo svolgimento dell’attività di TSRM comunque e dovunque si eserciti la propria attività.

Dopo aver conseguito il diploma, il TSRM deve inoltrare richiesta di iscrizione al Collegio, il quale provvederà a fornire indicazioni su come compilare la domanda e sui documenti da produrre.

 

COLLEGIO PROFESSIONALE
TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA MEDICA

Il Collegio Professionale dei TSRM è un Ente di diritto pubblico con personalità giuridica; rappresenta la categoria presso le istituzioni pubbliche e private. Tutela la professione e l’esercizio professionale e vigila affinché nell’esercizio della professione vengano rispettate le norme deontologiche. Il Collegio non è quindi soltanto uno strumento di disciplina, ma anche di difesa degli interessi dei professionisti.

 

ALBO PROFESSIONALE

L’Albo Professionale è uno strumento con cui l’Autorità Giudiziaria e quella Amministrativa possono identificare coloro che esercitano una determinata professione per vigilare sulla loro attività applicando sanzioni a cui possono andare incontro.

 

OBBLIGO DELL’ISCRIZIONE ALL’ALBO PROFESSIONALE

(Sentenza n. 629 del 3 marzo 1977)

La Corte suprema di cassazione, Sezione Penale terza, con sentenza n. 629 del 3 marzo 1977 registrata al prot. n. 6087/74, si è pronunciata, in merito alla portata dell’art. 12 della Legge 4 agosto 1965 n. 1103, per l’obbligo illimitato di iscrizione all’Albo provinciale dei tecnici sanitari di radiologia medica, comunque e dovunque questi esercitino la loro professione.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 120 - G.U. n. 95 del giorno   11 aprile 1973, aveva precedentemente ribadito la validità dell’obbligo di iscrizione all’Albo professionale perché non in contrasto con l’art. 18 della Costituzione.

 

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